DIREZIONE LAVORI
La figura giuridica del Direttore dei lavori compare per la prima volta nel R.D. del 25/05/1895 inerente il "Regolamento per la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori dello Stato", attualmente i riferimenti normativi sugli obblighi e sulle molteplici responsabilità del direttore dei lavori sono rintracciabili nel codice civile, nel codice penale, nel D.P.R. n.380/2001, nel D.lgs. n.163/2006 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n.207/2010, nelle norme tecniche per le costruzioni L. n.1086/1971 e in quelle per le strutture in zone sismiche, oltre a norme regionali e comunali.
Poco considerato, a torto, è il D.lgs. n.81/2008, in particolare da quando il correttivo 106/2009 ha modificato il 1° comma lettera c) dell'art.89 inerente la (non) più obbligatorietà negli appalti privati della nomina del responsabile dei lavori, figura coincidente, in fase di esecuzione, nella versione originaria nella norma, con il direttore dei lavori.
Per ultimo, ma non per rilevanza, ci sono gli orientamenti giurisprudenziali.
Nell'ambito del contratto di appalto (pubblico e privato) il direttore dei lavori è la figura professionale fiduciaria del committente che svolge la propria attività nella fase di realizzazione dell'opera, allo scopo di controllare lo svolgimento regolare dei lavori, l'esecuzione a perfetta regola d'arte in conformità ai relativi progetti e contratti, ed è il garante nei confronti dell'amministrazione comunale dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori.
Molti esperti asseriscono la non responsabilità del direttore dei lavori per violazioni inerenti la sicurezza, in particolare se per lo specifico appalto è stato nominato il coordinatore della sicurezza, salvo casi particolari nei quali si sia riscontrata una ingerenza nella gestione del cantiere. La posizione di garanzia sussiste, secondo la suprema Corte, se il direttore dei lavori, impartisce con continuità ai lavoratori ordini e direttive che riguardino anche il campo della sicurezza sul lavoro.
Secondo tale corrente di pensiero il direttore dei lavori ha responsabilità, oltre che nel caso di comprovata ingerenza nella conduzione dei lavori, esclusivamente nella circostanza di un appalto pubblico in cui operi un'unica impresa, quando non è necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza, ed ha l'onere di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza sostitutivo. In questa specifica situazione il direttore dei lavori può intervenire ed assumere una posizione di garanzia con poteri di sospensione o interdizione dei lavori in caso di evidenza di pericolosità dell'organizzazione di cantiere.
Ma vi è una altra corrente di pensiero che, interpretando in maniera differente la giurisprudenza di legittimità, afferma il principio secondo il quale gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con riferimento all'esecuzione di lavori, gravano su tutti coloro che esercitano un ruolo di responsabilità, in funzione dei rispettivi obblighi e delle azioni effettivamente svolte, in base al principio di effettività.
Emergerebbe che le posizioni di garanzia, gravanti sulle due figure di coordinamento normalmente presenti nei cantieri (direttore tecnico di cantiere e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), non si sostituiscono a quelle degli altri soggetti, ma ad esse si affiancano, per realizzare, attraverso figure unitarie con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Alla medesima ratio di potenziamento della tutela dei lavoratori si ispira la figura del direttore dei lavori che, per conto del committente, ha l'obbligo di cooperare con l'appaltatore all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, che questi adotta in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e, perciò, assume nei confronti di questi ultimi una posizione di garanzia - in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare - del tutto autonoma e concorrente rispetto a quella del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione delle opere.
In tal senso la giurisprudenza della Cassazione, ha precisato che il direttore dei lavori è si tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto, "...ma proprio in relazione ai poteri di sospensione o interdizione dei lavori in caso di evidenza di pericolosità della organizzazione di cantiere, di violazione delle buone regole dell'arte e di disapplicazione di norme cautelari stabilite a garanzia della salute dei lavoratori o dei terzi, è anch'egli titolare di una posizione di garanzia della salute dei lavoratori".
Ancora si evidenzia che tra i compiti del direttore dei lavori vi è l'obbligo di vigilare (alta sorveglianza) su tutte le fasi esecutive dell'opera e quello di segnalare formalmente al committente ed all'appaltatore le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera, oltre a compiti specificatamente richiamati nel T.U. della sicurezza per particolari attività (ad es. l'autorizzazione al disarmo delle armature provvisorie - art. 145 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.).
D'altra parte originariamente la responsabilità della sicurezza, come le altre relative al compimento dell'opera, erano affidate nella loro globalità proprio al direttore dei lavori.